1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:
«1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di elevata responsabilità e di rilevante importanza ai fini della programmazione, della gestione, dello sviluppo o del raggiungimento dei risultati dell'impresa».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è inserito il seguente:
«2-bis. La contrattazione collettiva nazionale per la categoria dei quadri può essere integrata dalla contrattazione collettiva territoriale stipulata tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. La contrattazione territoriale può trattare istituti e materie diversi rispetto a quelli stabiliti dal livello nazionale».
1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale
1. Agli organismi, ai comitati e alle commissioni di gestione di enti pubblici nazionali, nei quali sono previste rappresentanze dei lavoratori, partecipano anche rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale della categoria dei quadri.
1. La contrattazione collettiva può prevedere, per la categoria dei quadri, la costituzione di appositi fondi bilaterali di pensione integrativa, di assistenza sanitaria integrativa e per la formazione continua.