PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

      «1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di elevata responsabilità e di rilevante importanza ai fini della programmazione, della gestione, dello sviluppo o del raggiungimento dei risultati dell'impresa».

Art. 2.
(Attribuzione della qualifica).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è inserito il seguente:

      «2-bis. La contrattazione collettiva nazionale per la categoria dei quadri può essere integrata dalla contrattazione collettiva territoriale stipulata tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. La contrattazione territoriale può trattare istituti e materie diversi rispetto a quelli stabiliti dal livello nazionale».

Art. 3.
(Costituzione di rappresentanze
aziendali autonome).

      1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale

 

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possono costituire autonome rappresentanze sindacali aziendali che possono promuovere la stipulazione di contratti collettivi aziendali.

Art. 4.
(Rappresentanza negli enti pubblici).

      1. Agli organismi, ai comitati e alle commissioni di gestione di enti pubblici nazionali, nei quali sono previste rappresentanze dei lavoratori, partecipano anche rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale della categoria dei quadri.

Art. 5.
(Fondi bilaterali).

      1. La contrattazione collettiva può prevedere, per la categoria dei quadri, la costituzione di appositi fondi bilaterali di pensione integrativa, di assistenza sanitaria integrativa e per la formazione continua.